Art. 13.

      1. Nel punto franco il personale doganale, in base alle disposizioni di legge, è abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni di carattere doganale; esercita i controlli sulle merci previsti dalle norme comunitarie e ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento; ha facoltà di accedere in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nel punto franco per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione, nonché di ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.

 

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